Laser nei centri estetici: normativa, requisiti e obblighi per lavorare in sicurezza

Negli ultimi mesi, sui social e nei gruppi dedicati ai professionisti dell’estetica, si è tornati a parlare di normative laser, certificazioni, corsi obbligatori e possibili sanzioni.

Per chi gestisce un centro estetico, distinguere le informazioni corrette dalle comunicazioni incomplete non è sempre semplice.

Ma quali sono realmente gli obblighi per utilizzare un laser per epilazione? È necessaria una formazione specifica? Quali documenti deve possedere il titolare dell’istituto? E soprattutto, sono entrate in vigore nuove disposizioni nel 2026?

Per rispondere occorre partire dalle fonti normative e tecniche ufficiali, distinguendo le responsabilità del produttore, del titolare e dell’operatore.

Il quadro normativo italiano

Quali laser possono essere utilizzati nei centri estetici?

Non tutti i dispositivi laser sono destinati all’impiego estetico e non tutti i trattamenti laser rientrano nelle competenze dell’estetista.

In Italia, il riferimento generale è la Legge 4 gennaio 1990, n. 1, che disciplina l’attività di estetista e consente l’impiego delle apparecchiature elettromeccaniche previste dalla normativa di settore.

La legge distingue inoltre le prestazioni estetiche dalle attività con finalità terapeutiche, escluse dall’ambito professionale dell’estetista.

Per quanto riguarda i laser, il riferimento tecnico fondamentale è il D.M. 206/2015, che modifica il precedente D.M. 110/2011 e comprende la scheda tecnico-informativa n. 21b, dedicata al laser estetico defocalizzato per la depilazione.

Secondo le indicazioni del Portale Agenti Fisici, nell’ambito di questa disciplina l’estetista può utilizzare sistemi laser delle classi 3B e 4 per trattamenti di depilazione, nel rispetto delle caratteristiche e delle condizioni previste dalla scheda 21b.

Da ricordare: un’apparecchiatura laser non può essere considerata automaticamente utilizzabile in un centro estetico soltanto perché viene commercializzata come professionale.

Occorre verificarne destinazione d’uso, caratteristiche tecniche e documentazione.

Consulta il D.M. 206/2015 sulla Gazzetta Ufficiale
Le caratteristiche tecniche

Normativa laser estetico: quali requisiti deve rispettare l’apparecchiatura?

La scheda 21b del D.M. 206/2015 individua specifiche caratteristiche tecnico-dinamiche del laser destinato alla depilazione estetica.

Tra i parametri previsti figurano:

  • Lunghezza d’onda compresa tra 800 e 1200 nm.
  • Dimensione dello spot non inferiore a 10 mm.
  • Densità di energia non superiore a 40 J/cm².
  • Durata massima dell’impulso di 300 millisecondi.
  • Ulteriori caratteristiche costruttive e di sicurezza previste dalla scheda.

Questi valori non rappresentano istruzioni per impostare autonomamente un trattamento, ma requisiti tecnici da considerare nella verifica di idoneità dell’apparecchiatura.

Il Portale Agenti Fisici richiama inoltre la norma tecnica CEI EN 60825-1, relativa alla sicurezza dei prodotti laser.

La marcatura CE è sufficiente?

La marcatura CE è un elemento importante della documentazione di conformità, ma non sostituisce la verifica della corretta destinazione d’uso e della rispondenza dell’apparecchio ai requisiti applicabili all’attività estetica.

Prima di acquistare o utilizzare un laser, il titolare dovrebbe quindi accertarsi che il produttore metta a disposizione documentazione coerente, manuale d’uso e manutenzione e informazioni tecniche adeguate.

Attenzione: un dispositivo regolarmente immesso sul mercato non è, per questo solo motivo, automaticamente adatto a qualsiasi trattamento o contesto professionale.

Formazione professionale

Serve un corso obbligatorio per utilizzare il laser estetico?

La formazione dell’operatore è uno degli aspetti centrali della normativa.

La scheda tecnico-informativa 21b prevede che il trattamento sia effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto un’adeguata formazione dal costruttore o da altro ente competente.

La preparazione deve riguardare sia gli aspetti di sicurezza sia quelli tecnici connessi all’esecuzione dei trattamenti.

Non è quindi corretto considerare il laser un’apparecchiatura che possa essere utilizzata senza una preparazione specifica.

Esiste un patentino laser obbligatorio per tutti?

È necessario distinguere l’obbligo di formazione dall’affermazione secondo cui esisterebbe un unico patentino nazionale, con una determinata denominazione commerciale, da acquistare presso uno specifico ente.

Le fonti nazionali esaminate non dimostrano l’esistenza di un nuovo patentino universale introdotto nel 2026 e obbligatorio indistintamente per tutti gli operatori.

Questo non elimina l’obbligo di formazione adeguata, né eventuali ulteriori requisiti applicabili in base al contesto lavorativo o alle disposizioni locali.

La distinzione fondamentale: formazione obbligatoria non significa automaticamente obbligo di acquistare uno specifico corso commerciale.

Per il titolare è importante poter documentare concretamente la preparazione ricevuta dagli operatori.

Tutela degli operatori

Sicurezza laser: quali responsabilità ha il titolare del centro estetico?

L’utilizzo di un laser professionale richiede attenzione non soltanto verso la persona sottoposta al trattamento, ma anche verso gli operatori e le altre persone presenti nei locali.

Il D.Lgs. 81/2008, in particolare il Titolo VIII, Capo V, disciplina la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dalle radiazioni ottiche artificiali.

Per i laser delle classi 3B e 4, la valutazione della sicurezza può richiedere misure specifiche relative all’ambiente, alle procedure operative, ai dispositivi di protezione e alla preparazione del personale.

La situazione concreta dipende anche dall’organizzazione dell’attività e dalle caratteristiche dell’apparecchiatura.

L’esperto in sicurezza laser: chi è e quando serve?

Un approfondimento pubblicato nel 2026 dal Portale Agenti Fisici affronta specificamente il ruolo dell’esperto in sicurezza laser nelle attività estetiche.

Il documento evidenzia la necessità di valutazioni tecniche specialistiche per i sistemi laser delle classi 3B e 4, richiamando le figure previste dalle norme tecniche applicabili.

L’esperto può fornire supporto nella verifica della documentazione, nella valutazione dei rischi e nell’individuazione delle misure di sicurezza.

È importante non confondere questa figura con un generico attestato rilasciato al termine di un corso per operatori.

La formazione di chi esegue il trattamento e la valutazione specialistica della sicurezza dell’apparecchiatura sono due aspetti distinti.
Approfondisci sul Portale Agenti Fisici
Verifica operativa

Quali documenti dovrebbe controllare un centro estetico?

Prima di utilizzare un’apparecchiatura laser è opportuno organizzare una verifica documentale e tecnica.

01. Identificazione dell’apparecchiatura

Modello, produttore, classe laser e destinazione d’uso dichiarata.

02. Documentazione di conformità

Dichiarazioni, marcature e documenti pertinenti al regime normativo applicabile al dispositivo.

03. Manuale d’uso e manutenzione

Istruzioni del produttore, limitazioni, indicazioni di sicurezza e manutenzione.

04. Rispondenza alla scheda 21b

Verifica dei requisiti tecnici previsti per il laser estetico defocalizzato per depilazione.

05. Formazione degli operatori

Evidenze della preparazione ricevuta in relazione all’apparecchiatura e ai trattamenti eseguiti.

06. Valutazione dei rischi e misure di protezione

Documentazione e procedure pertinenti alla specifica organizzazione del centro.

07. Controlli e manutenzioni

Evidenze degli interventi previsti dal fabbricante e delle verifiche necessarie.

Questa lista costituisce un orientamento iniziale, non un elenco esaustivo valido per ogni apparecchio.

Il Portale Agenti Fisici mette a disposizione strumenti di supporto alla verifica dei macchinari estetici che possono essere utilizzati insieme alla consulenza di professionisti competenti.

Aggiornamenti normativi

Nuove normative laser nel 2026: cosa è cambiato davvero?

È probabilmente la domanda che genera più incertezza tra i titolari dei centri estetici.

Per rispondere bisogna distinguere il quadro italiano, già esistente, dalla disciplina europea relativa ad alcune categorie di dispositivi senza destinazione medica.

Il Regolamento UE 2017/745 comprende nell’Allegato XVI determinate categorie di prodotti privi di destinazione medica, tra cui apparecchiature che emettono radiazioni elettromagnetiche ad alta intensità utilizzate per trattamenti estetici come l’epilazione.

Il Regolamento di esecuzione UE 2022/2346 ha introdotto specifiche comuni per questi prodotti.

Successivamente, il Regolamento UE 2023/1194 ha modificato alcune disposizioni transitorie, prevedendo scadenze differenziate in funzione delle caratteristiche del prodotto e del percorso di valutazione della conformità.

Non esiste un’unica data che determini automaticamente l’obbligo di sostituire tutti i laser presenti nei centri estetici.

Cosa significa per chi possiede già un laser?

Il titolare non dovrebbe interpretare le scadenze europee senza considerare la situazione del proprio dispositivo.

Occorre verificare con il produttore o con un professionista competente:

  • Il regime normativo applicabile all’apparecchiatura.
  • La documentazione disponibile.
  • L’eventuale applicabilità delle disposizioni transitorie.
  • La conformità ai requisiti italiani per l’utilizzo estetico.
  • Le misure di sicurezza necessarie nell’ambiente di lavoro.

Le regole europee sull’immissione sul mercato e sulla messa in servizio dei prodotti non devono essere confuse automaticamente con gli obblighi di utilizzo quotidiano del centro estetico.

L’esistenza di aggiornamenti normativi non dimostra che dal 2026 sia diventato obbligatorio un nuovo patentino per tutti gli estetisti.
Consulta il Regolamento UE 2017/745
Responsabilità professionale

Controlli e sanzioni: cosa deve sapere il titolare?

Le verifiche effettuate dagli organi competenti possono riguardare diversi aspetti: conformità dell’apparecchiatura, utilizzo consentito, sicurezza del lavoro e rispetto delle disposizioni applicabili all’attività estetica.

Le eventuali conseguenze di una non conformità dipendono dalla violazione concretamente riscontrata e dal relativo quadro normativo.

Per questo sarebbe scorretto indicare una sanzione unica valida per qualsiasi irregolarità nell’utilizzo del laser.

L’approccio più utile non è aspettare un controllo, ma verificare preventivamente che apparecchiatura, documentazione, personale e procedure siano coerenti con gli obblighi applicabili.

Informazioni e disinformazione

Come distinguere un’informazione normativa affidabile da una comunicazione commerciale

Quando si legge un annuncio che parla di nuove certificazioni laser obbligatorie, è utile porsi alcune domande.

Qual è il riferimento normativo preciso?

Una comunicazione affidabile dovrebbe indicare legge, decreto, regolamento o norma tecnica pertinente.

Qual è la data di entrata in vigore?

Un obbligo già esistente non diventa una nuova disposizione soltanto perché viene riproposto in un messaggio recente.

A chi si applica?

Produttori, distributori, titolari e operatori non hanno necessariamente gli stessi obblighi.

Il corso proposto è l’unico percorso imposto dalla legge?

Un’opportunità formativa e un obbligo normativo specifico sono affermazioni differenti, che devono essere dimostrate.

L’informazione è verificabile su una fonte ufficiale?

È sempre preferibile consultare i testi normativi e la documentazione tecnica istituzionale.

Un messaggio che genera urgenza senza indicare riferimenti verificabili merita particolare cautela.

Documentazione ufficiale

Normative e fonti ufficiali da consultare

Per consentire ai professionisti di approfondire direttamente l’argomento, riportiamo i principali riferimenti.

Riferimenti normativi e tecnici

In conclusione

La sicurezza del laser inizia dalla conoscenza

L’utilizzo del laser per epilazione rappresenta un’importante opportunità professionale per i centri estetici, ma richiede apparecchiature appropriate, personale formato e attenzione costante alla sicurezza.

Conoscere la normativa non significa accumulare attestati senza comprenderne il valore. Significa sapere quali requisiti si applicano realmente alla propria attività e poterli verificare.

In un settore nel quale le tecnologie evolvono rapidamente, affidarsi a fonti ufficiali e professionisti competenti è una scelta di responsabilità.

Non servono allarmismi. Servono informazioni verificabili.

Nota editoriale: questo approfondimento ha finalità informative e non sostituisce una valutazione tecnica, una consulenza legale o una verifica di conformità della singola apparecchiatura. Gli obblighi concretamente applicabili devono essere valutati in relazione al dispositivo, all’organizzazione dell’attività e alle disposizioni vigenti.

Ilaria Gallori, professionista di Estetica Avanzata
Ilaria Gallori · Professionista dell’estetica

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